Messaggioda Alfabravo » ven set 16, 2005 10:50 am
Giada, ti allego anche tutta la circolare in maniera tale che puoi leggertela.
la terza copia và inviata a mezzo raccomandata A/R al Servizio CITES della tua provincia.
Circolare n°18/2003
OGGETTO: CITES. Chiarimenti sulle disposizioni normative ed amministrative relative al controllo del commercio delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97.
Pervengono al Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione Generale, sempre più spesso, notizie contraddittorie sull'esatta interpretazione delle norme relative alla detenzione, allo spostamento e al commercio di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali tutelate dal Regolamento (CE) 338/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Convenzione di Washington - CITES. In alcuni casi, tali interpretazioni derivano anche dalle informazioni assunte da cittadini, allevatori od operatori commerciali presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, probabilmente non sempre coerenti con le disposizioni legislative e amministrative.
Non vi è dubbio che le recenti modifiche ed integrazioni apportate alle procedure di accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con la Commissione Scientifica CITES, hanno determinato, per i progressivi cambiamenti concettuali, alcune difficoltà nella gestione delle istruttorie che pervengono agli uffici del Servizio Certificazione CITES.
Resta, tuttavia, la necessità che le disposizioni in materia di commercio e tutela delle specie incluse negli Allegati del Regolamento (CE) 338/97, siano condivise e seguite da tutto il personale preposto allo svolgimento delle relative attività di certificazione e controllo.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare alcune disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia diprotezione delle specie di Flora e Fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla Legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.
E' noto che le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono le seguenti:
- le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni nella o dalla Comunità (artt. 4 e 5 - Reg. (CE) 338/97);
- le attività commerciali, quali l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso 'a scopo di lucro e l'alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all'uso commerciale), nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 - Reg. (CE) 338/97);
- lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97).
La Legge 150 /92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto leg.vo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi, quali:
- la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92);
- la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis - Legge 150/92);
- l'iscrizione al registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'Ambiente (art. 5 - Legge 150/92).
Non si è ritenuto di dover richiamare in tale sede, tra gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quelli relativi agli animali pericolosi per la salute e la pubblica incolumità, in quanto non afferenti alla materia CITES.
Da quanto sopra richiamato, possono essere facilmente individuabili gli obblighi derivanti dalla detenzione, dal commercio e dallo spostamento nel territorio dell'Unione Europea di un esemplare appartenente ad una specie inclusa nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97. Tuttavia, stante la modifica apportata recentemente al documento allegato alla Circolare CITES nr. 38/2002 sulle procedure per l'accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, è necessario, invece, soffermarsi sul disposto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97, precisando che le precedenti indicazioni fornite nel merito dell'obbligo della denuncia di detenzione, di morte e di variazione del luogo di custodia, dell'iscrizione al registro di detenzione, delle introduzioni, esportazioni e riesportazioni nella o dalla Comunità Europea degli esemplari in questione, restano inalterate.
Preso atto che le attività commerciali, richiamate dall'art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del certificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo spostamento all'interno del territorio comunitario di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, per i quali è stata rilasciata una licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indirizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, dello stesso regolamento. Per effetto delle deroghe previste dall'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) 338/9, sono esclusi da tale autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente (in conformità degli artt. 24 e 26 del Reg. (CE) 1808/200 1) e, pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d).
Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall'art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati all'interno del territorio comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva, dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell'origine legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell'art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell'origine legale dell'esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal competente ufficio del Servizio Certificazione CITES, che, come è noto, ha la facoltà e non l'obbligo di effettuare le relative verifiche. E' ovvio che, in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può effettuare verifiche per accertare l'effettiva nascita in cattività degli esemplari denunciati.
I detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell'origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l'effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge e la presentazione dell'autorizzazione all'importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce.
Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi dell'alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare le cessioni a titolo oneroso. E' necessario, a tale riguardo, ribadire che la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg. (CE) 338/97. E', tuttavia, richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell'origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. R della Legge 150/92.