Chi espone tartarughe, in allegato A e B, a fiere e/o mostre deve fare una comunicazione di spostamento alla forestale o no??
Ciao
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Messaggio inserito da alfabravo
Ciccio è d'obbligo:
1. Denuncia di variazione del luogo di custodia, nonché dell'eventuale decesso di esemplari, di app. I ed all. A, di origine selvatica: esemplari prelevati dall'ambiente naturale (art. 5, 2° comma, legge n. 59/93 e art. 4, 1° comma let. a, legge 426/98).
9. Richiesta di autorizzazione per lo spostamento, nell'interno della Comunità Europea, di un esemplare selvatico vivo di una delle specie iscritte nell' app. I e nell'all. A, dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità alla legislazione vigente. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare (art. 9, 1° e 2° comma Reg. CE 338/97).
Tale autorizzazione non è necessaria se l' esemplare deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata (art. 9, 3° comma, Reg. CE 338/97).
10. In caso di spostamento all'interno della Comunità Europea di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'all. B, d'informare adeguatamente, prima di abbandonare l'esemplare, il destinatario previsto, della sistemazione, delle attrezzature, e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza (art. 9, 4° comma, Reg. CE 338/97)
Citazione:
Messaggio inserito da Agostino
X alfabravo:
guarda che l'articolo che hai inserito riguarda le specie selvatiche! è già stata chiarita la questione delle tarte della prima denuncia del 94-95, in cui si stabilisce che la dichiarazione è prova sufficiente per riconoscerle come non selvatiche.
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